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Federico Grosso: 'Quale violazione hanno commesso Sonia Alfano e Beppe Lumia?' PDF Stampa E-mail
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Scritto da Carlo Federico Grosso   
Domenica 12 Agosto 2012 12:56
Deputati-detenuti: i limiti del colloquio

Davvero illegittime le visite in carcere dei parlamentari Sonia Alfano e Giuseppe Lumia? Come è noto essi, rispettivamente impegnati nelle commissioni Antimafia dei Parlamenti europeo ed italiano, nel corso delle visite avrebbero invitato alcuni boss a collaborare con lo Stato. Di qui la polemica esplosa a seguito della pubblicazione della notizia su di uno dei maggiori quotidiani italiani.

Vediamo, innanzitutto, che cosa stabiliscono le norme. L’art. 67 dell’ordinamento penitenziario (1975) prevede che ministri, parlamentari, giudici costituzionali ed altre circoscritte categorie di soggetti possano visitare le carceri senza necessità d’autorizzazione. Il suo regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 230/2000), all’art. 117 disciplina le visite disponendo che esse «sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell’istituto in presenza di detenuti o internati o trattare con imputati argomenti relativi al processo in corso».

Non v’è pertanto dubbio che se i due parlamentari avessero rivolto ai boss con i quali sono entrati in contatto domande su processi per i quali erano imputati (ad esempio la trattativa fra Stato e mafia), avrebbero clamorosamente infranto una prescrizione di legge. Ma davvero è pensabile che essi abbiano interloquito sui processi? E’, piuttosto, verosimile che essi si siano limitati ad invitare in generale i mafiosi a collaborare con lo Stato. E’ su questa ipotesi che, pertanto, ha esclusivamente senso interrogarsi.

Ebbene, alla luce del citato art. 117 non pare dubbio che, se vi fosse stata una sollecitazione a collaborare con lo Stato, essa sarebbe apparsa, comunque, non vietata: come ho precisato, tale articolo vieta infatti soltanto di «fare commenti sulle condizioni carcerarie davanti ai detenuti» e di «rivolgere ad essi domande sui processi in corso» e null’altro.
Oltre che con la legge, sempre sul terreno delle norme dettate in materia carceraria, occorre tuttavia fare i conti anche con una circolare ministeriale, emanata nel 2009 con l’obiettivo di raccogliere, per ragioni di chiarezza, le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento delle visite, nonché di «apportare gli aggiornamenti suggeriti dall’esperienza applicativa della legge».

Orbene, nell’art. 4 tale circolare stabilisce che le autorità in visita «possono rivolgere la parola ai detenuti al fine di rendersi conto in maniera più completa delle condizioni di vita degli stessi. Tali dialoghi, però, non possono travalicare in veri e propri colloqui e/o interviste, specialmente se vertenti sui contenuti espressamente vietati dell’art. 117 del d.p.r. n. 230/2000. Nel caso in cui la disposizione del capoverso precedente non venga rispettata, il direttore (del carcere) invita l’autorità a non perseverare in tale condotta». In questo modo sembrerebbe che il dialogo autorità/detenuto, pur consentito, debba risultare tuttavia circoscritto al tema delle condizioni di vita carceraria, e che non possa comunque travalicare in un colloquio o in una intervista: due limitazioni che sicuramente non comparivano nel regolamento di esecuzione del 2000, e tanto meno nel testo dell’ordinamento giudiziario del 1975.

Che valore ha, tuttavia, questa apparente modifica restrittiva? Su di un terreno di valutazione giuridica formale, si può obbiettare che una circolare non può contraddire una norma di rango superiore, come è quella contenuta nel d.p.r. n. 230/2000. Da un punto di vista sostanziale, che senso avrebbe, d’altronde, circoscrivere il dialogo fra autorità visitante e detenuto al tema delle sue condizioni di vita carceraria, con esclusione di ogni divagazione su temi diversi (che possono magari essere di loro conforto)? E come è possibile distinguere il «dialogo» dal «vero e proprio colloquio» nel quale esso non dovrebbe trasformarsi? La realtà è che fra autorità visitante e carcerato, fra i quali è sicuramente consentito un contatto diretto e un dialogo (sia pure alla presenza del direttore o di un suo delegato), potrà instaurarsi un rapporto umano, un discorso, che potrà vertere su diversi temi, purché essi non siano specificamente vietati dalla legislazione carceraria o da altre leggi.

Tornando al caso dell’iniziativa dei due parlamentari in questione, quali potrebbero essere i divieti scaturenti dalla legge? La legislazione carceraria, abbiamo visto, vieta esplicitamente soltanto che il dialogo concerna processi in corso. In un generico invito a collaborare con lo Stato (se davvero soltanto questo è stato l’invito rivolto dai due parlamentari in questione ai mafiosi), è d’altronde individuabile, come è stato sostenuto da alcuni commentatori, un indebito straripamento della politica in un campo riservato all’autorità giudiziaria? Una indebita invasione di campo vi sarebbe sicuramente stata se i due parlamentari, entrando nel merito di qualche particolare processo, avessero cercato di convincere ad uno specifico e mirato pentimento. Ma se l’obiettivo era, genericamente, di spingere qualche criminale di rango a collaborare con lo Stato, non comprendo quale violazione di «campo riservato» vi sarebbe mai stata.


Carlo Federico Grosso (La Stampa, 11 agosto 2012)



 

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