Genchi, il Riesame annulla il sequestro del 13 marzo 2009: le motivazioni Stampa
Editoriali - Sentenze
Scritto da Marco Bertelli e Antonino Monteleone   
Martedì 21 Aprile 2009 16:23
 Sono state comunicate in data 21 aprile 2009 le motivazioni con le quali il Tribunale del Riesame di Roma (Presidente Francesco Taurisano, Giudici a latere Criscuolo Anna e Della Casa Luca) ha annullato in data 8 aprile i due decreti di sequestro di copia dei dati del consulente Gioacchino Genchi, indagato dalla Procura di Roma per i presunti reati di abuso d’ufficio, violazione del segreto di Stato e dell’immunità parlamentare (primo decreto) e accesso illegale a sistema informatico (secondo decreto).

Dalla lettura delle motivazioni dell´ordinanza di dissequestro emergono la piena legittimitá dell´operato del dott. Genchi e la totale inconsistenza delle ragioni alla base dei provvedimenti di perquisizione e sequestro eseguiti dal reparto tecnico del ROS dei carabinieri su mandato della Procura di Roma il 13 marzo 2009 (proc. agg.  Nello Rossi e Achille Toro e sost. proc. Andrea De Gasperis).




Le motivazioni delle due ordinanze emesse dal Tribunale del Riesame di Roma

con commento di Marco Bertelli


1) Ordinanza 455-2009, inerente il primo decreto di sequestro e perquisizione


Il dott. Genchi non ha violato l`immunità parlamentare

L´unica colpa: quella di aver fatto il proprio lavoro
"Il tribunale osserva che l'analisi degli elementi di fatto costitutivi del campo cognitivo e valutativo raffigura un quadro fenomenologico in cui la figura del dottor Genchi Gioacchino si posiziona come ausiliario del dottor Luigi de Magistris, all'epoca, sostituto del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, titolare delle indagini preliminari condotte nell'ambito del procedimento penale iscritto sotto il n. 2057/2006".
 
 
E´ emerso in modo chiaro ed incontestabile che il consulente Genchi ha sempre agito su disposizione del Pubblico Ministero Luigi de Magistris
"Lo studio dei documenti prodotti dal difensore dell'impugnante apre uno scenario di conoscenza storicor-appresentativa all'interprete, raffigurando, in modo netto e incontestabile, che il consulente tecnico Genchi Gioacchino, esercitando le proprie specifiche competenze tecniche, presupposto logico-giuridico della sua nomina, ai sensi dell'articolo 359 del codice di rito, aveva adempiute le sue funzioni di ausiliario del pubblico ministero dottor De Magistris, prestando la sua opera legalmente dovuta, per gli effetti del suddetto articolo 359 coordinato con l'articolo 366 del codice penale".


Sono
vent´anni il dott. Genchi svolge il suo lavoro con la massima professionalità.  Lo dimostrano le sentenze
"La disamina del voluminoso corpo documentale prodotto dal difensore descrive, anche, l'ampiezza e la rilevanza dell'attività svolta dal dottor Genchi quale consulente tecnico nominato da uffici del pubblico ministero presso diversi tribunali, allo scopo di prestare la sua opera professionale nella ricerca probatoria in delicati procedimenti penali".


Il dott. Genchi non possiede facoltá divinatorie
"Nessun elemento di fatto consente di affermare che, a quella data, il consulente tecnico sapesse che l'utenza in parola fosse in uso al senatore Pisanu... Nessun dato disponibile significa che il consulente tecnico fosse a conoscenza della appartenenza del Gozi alla Camera dei Deputati; conoscenza che il consulente guadagnerà, solo, successivamente... Con la relazione del 20 luglio 2007, il consulente tecnico sottopose al pubblico ministero, altresl, l'acquisizione del tabulato di traffico afferente l'utenza mobile n. "335.1282774", intestata al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; ma, in uso a soggetto non ancora identificato a quella data... Sempre con la stessa relazione, il consulente, tenuto conto dei contatti intercorsi con le utenze di Saladino Antonio, invitò il pubblico ministero a autorizzare l'acquisizione del tabulato di traffico riguardante l'utenza mobile n. "335.5361848" riferita, in base agli elementi conoscitivi disponibili, a Mazzoran Gianni di Monastier di Treviso; orbene, non riconducibile all'on. Domenico Minniti".


L´immunità parlamentare vale solo per chi ce l´ha
"Con la relazione del 20 aprile 2007, il consulente tecnico segnalò l'opportunità della acquisizione dei tabulati di traffico inerenti, rispettivamente, alle utenze di telefonia nn. "335.331222", "335.5666129", "347.8563200", "06.3243170" e "0961918133", ognuna intestata e in uso a Loiero Agazio, presidente della regione Calabria a fare data dal mese di aprile dell'anno 2005; quindi, rivestente siffatta carica regionale alla data della relazione "de qua", per cui la sua posizione non comportava l'applicazione delle guarentige di cui all'articolo 4 della legge n. 140 del 2003".


Il dott. Genchi ha rispettato le guarentigie dei membri del Parlamento
"Il 09 luglio 2007, il consulente tecnico dottor Genchi presentò la relazione distinta dal numero 8 nell'indice prodotto dal difensore. Deve significarsi che con essa l'estensore rappresentava al pubblico ministero: "Con tali considerazioni sospendiamo, allo stato, la valutazione di merito degli elementi di merito emersi dallo sviluppo dei dati di traffico acquisiti, nell'attesa delle determinazioni che sul punto vorrà adottare l'Ufficio, anche in ordine alla richiesta di autorizzazione al Senato della Repubblica, di acquisizione ed utilizzazione dei dati di traffico telefonici delle SIM GSM intestate al sen. Giancarlo Pittelli, nonchè di tutte le IMEI e le SIM GSM nel tempo utilizzate con le medesime utenze": pagina 20 della relazione".


Il dott. Genchi ha agito su mandato del Pubblico Ministero Luigi de Magistris
"E così, proseguendo nell'analisi dei documenti prodotti dal difensore, il consulente tecnico dottor Genchì prestò la sua opera professionale, agendo a seguito di tutti gli altri decreti di acquisizione emessi dal pubblico ministero".


Il dott. Genchi ha rispettato la Legge
"Le attività di acquisizione, di elaborazione e di trattamento dei dati storicizzati nei tabulati attestanti il traffico telefonico compiute dal consulente tecnico dottor Genchi non possono definirsi illecite. Egli non violò le guarentige a tutela dei parlamentari interessati dalle acquisizioni dei tabulati di traffico telefonico; lo studio dei documenti versati alla cognizione apprezzativa del tribunale produce per l'interprete un risultato esperienziale contrario, come suesposto e dimostrato. Il consulente tecnico acquisi i tabulati documentanti il traffico relativo a utenze telefoniche, agendo, di volta in volta, in forza del decreto autorizzatorio emesso dal pubblico ministero, comunicandogli ogni emergenza di conoscenza storica circa il coinvolgimento di membri del Parlamento come soggetti intestatari owero usuari di utenze di telefonia: cfr. casi del seno.Giancarlo Pittelli e dell'on. Romano Prodi su riferiti, relazione del 09 luglio 2007, e del sen. Mastella, relazione del 25 luglio 2007.
Non sussiste profilo di illiceità nella condotta acquisitiva del dottor Genchi; nè è rinvenibile illiceità nell'esercizio delle funzioni di elaborazione e trattamento dei dati, legittimamente e lecitamente raccolti in forza dei provvedimenti del pubblico ministero; funzioni legalmente dovute nella qualità di consulente tecnico".




Il dott. Genchi non ha violato il segreto di Stato


L´accusa risulta generica ed indeterminata. Il pubblico ministero non definisce il "factum"
"Le attività di acquisizione, di elaborazione e di trattamento dei dati storicizzati nei tabulati attestanti il traffico telefonico compiute dal consulente tecnico dottor Genchi non possono definirsi illecite. Egli non violò le guarentige a tutela dei parlamentari interessati dalle acquisizioni dei tabulati di traffico telefonico; lo studio dei documenti versati alla cognizione apprezzativa del tribunale produce per l'interprete un risultato esperienziale contrario, come suesposto e dimostrato. Il consulente tecnico acquisi i tabulati documentanti il traffico relativo a utenze telefoniche, agendo, di volta in volta, in forza del decreto autorizzatorio emesso dal pubblico ministero, comunicandogli ogni emergenza di conoscenza storica circa il coinvolgimento di membri del Parlamento come soggetti intestatari owero usuari di utenze di telefonia: cfr. casi del seno Giancarlo Pittelli e dell'on. Romano Prodi su riferiti, relazione del 09 luglio 2007, e del seno Mastella, relazione del 25 luglio 2007. Non sussiste profilo di illiceità nella condotta acquisitiva del dottor Genchi; nè è rinvenibile illiceità nell'esercizio delle funzioni di elaborazione e trattamento dei dati, legittimamente e lecitamente raccolti in forza dei provvedimenti del pubblico ministero; funzioni legalmente dovute nella qualità di consulente tecnico".



Il tribunale non rinviene la norma che sarebbe stata violata dal dott. Genchi
"Il tribunale non rinviene la norma di legge owero di regolamento che sia di riferimento nella fattispecie addebitata al dottor Genchi, e che impedisse owero invalidasse la condotta acquisitiva dei tabulati di traffico telefonico in questione da parte del consulente tecnico, il quale agì nell'esercizio delle sue funzioni di ausiliario del pubblico ministero dottor De Magistris, emittente i decreti di autorizzazione per l'acquisizione.  Nè è dato comprendere il nocumento per la sicurezza dello Stato nella fattispecie "de qua agitur" ".



Le condotte censurate dal pubblico ministero non rientrano nella fattispecie del reato contestato
"Le condotte monosoggettive rappresentate dalla pubblica accusa sotto i capi 1 ) e 2) storicizzanti, allo stato, le provvisorie contestazioni nei confronti di Genchi Gioacchino, non sono corrispondenti alla ipotesi di reato prevista dall'articolo 323 del codice penale. Il tribunale ritiene che tra i fenomeni fattuali come descritti sotto i capi 1) e 2), e sopra analizzati, e il paradigma legale di cui all'articolo 323 del codice penale non ricorra, "rebus sic stantibus", corrispondenza".


Il "teorema" della procura cade a pezzi
"Il percorso ragionativo è giunto al termine; il tribunale non può che registrare la neutralizzazione, allo stato, del teorema incolpativo come prospettato dall'accusa e l'esito di annullamento dell'avversato decreto".




2) Ordinanza 454-2009, inerente il secondo decreto di sequestro e perquisizione


Il dott. Genchi non ha compiuto il reato di accesso illegale al sistema informatico dell´anagrafe tributaria


L´incoerenza tra la configurazione del reato contestato e la rappresentazione fornita dal pubblico ministero
"Il contesto di legalità come dianzi trascritto esalta, ad awiso del tribunale, la incoerenza che esiste tra esso e il fenomeno storico come rappresentato dal pubblico ministero nella trama assertiva, su cui poggia la riprodotta motivazione dell'impugnato decreto. L'analisi del complesso schema legale prefigurato dall'articolo 615 ter del codice penale e dall'articolo 167 del D. L.vo n. 196 del 2003 declina la difformità tra il quadro di legalità sostanziale evocato dall'accusa e la effettualità storica sottoposta dalla stessa all'indagine, tenendo conto, anche, dello scenario fenomenologico presentato dalla Agenzia delle Entrate".


Il reato non si configura senza il nocumento causato a terzi
"Il tribunale osserva che in tema di trattamento illecito dei dati personali, mentre il reato a pericolo presunto, di cui al pre-vigente articolo 35 della legge n. 675 del 1996, prevedeva come elemento circostanziale aggravante il nocumento per la persona alla quale i dati, illecitamente, trattati si riferiscono, l'articolo 167 del D. L.vo n. 196 del 2003 ha tipizzato il citato nocumento, da intendersi sia riferito al soggetto stesso sia al suo patrimonio, come condizione obiettiva di punibilità e ha introdotto, anche, il dolo specifico di danno; di conseguenza, non costituisce reato la violazione della normativa sulla tutela di dati personali che produca un "vulnus" non significativo alla identità personale del soggetto passivo e alla sua "privacy", inidoneo a determinare un danno patrimoniale apprezzabile. II dato del nocumento, quindi, costituisce dato essenziale dello schema legale di reato".


Il costrutto narrativo del pubblico ministero non risponde alla configurazione del reato contestato
"Il pubblico ministero ha raffigurato, nel denunciato decreto, un contesto indagatorio che, "rebus sic stantibus", non corrisponde al contesto di legalità suesposto; giacchè, il contesto effettuale disegnato dall'accusa secondo l'enunciato ri-trascritto, testualmente, sopra, difetta proprio della essenzialità fenomenica tipizzante le due figure di reato ipotizzate, articolo 615 ter del codice penale e articolo 167 del D.L.vo n. 196 del 2003... L´attenzione centrata sul raffronto fra il costrutto narrativo del decreto e (...) l´articolato paradigma legale come composto dalle due norme su richiamate (...) conduce a emersione che non sussiste corrispondenza".


Il pubblico ministero non individua il nocumento causato a terzi
"La situazione accertata dal direttore centrale della Agenzia delle Entrate e la prowisoria contestazione formulata dal pubblico ministero non definiscono il "nocumento" che dalla condotta del Genchi sarebbe derivato alle persone alle quali i dati si riferiscono e al loro patrimonio; "nocumento", giova ribadirlo, costituente condizione obiettiva di punibilità".


L´accusa ha preso lucciole per lanterne
"La verifica eseguita dal tribunale perviene alla conclusione della insussistenza, allo stato, del "fumus" incolpativo come prospettato dall'accusa e all'esito di annullamento del gravato decreto".





Neutralizzazione del teorema incolpativo

di Antonino Monteleone (www.antoninomonteleone.it)

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Con questa frase molto eloquente il Tribunale del riesame di Roma spiega che Gioacchino Genchi non ha violato nessuna legge nell’esercizio delle sue funzioni. Di certo non poteva scrivere che ha semplicemente urtato la sensibilità di quei politici un po’ troppo a braccetto con certi imprenditori e di quei magistrati che, avendone due - di braccetti, - tengono molto sia agli uni che agli altri.

Analizzando le motivazioni integrali con le quali  i Giudici Francesco Taurisano, Anna Criscuolo e Luca Della Casa, hanno annullato i provvedimenti di sequestro dei server e dei dati acquisiti da Gioacchino Genchi, si comprende meglio l’azzardo tentato dalla Procura di Roma su evidente spinta “politica”.

Un’anteprima volontaria della imminente riforma dell’ordinamento giudiziario che vuole l’azione penale sottoposta alla spinta del Governo. Ma in una versione, se possibile, peggiore nella misura in cui a sollecitare l’azione penale non è il Governo, bensì il “potere politico” inteso in senso ampio. Come volontà di tutto l’arco costituzionale, ovvero di tutto tranne l’Italia dei Valori (fatti salvi alcuni carneadi), intenzionato a distruggere Luigi De Magistris e le sue inchieste. Dunque i suoi collaboratori. Fino ad arrivare a Gioacchino Genchi.

Bisogna trovare qualcosa per incastrarlo. Scavare. Attivare tutti i canali possibili.

Guardano nel suo curriculum professionale. Risultato, nulla.

Cercano nel suo passato. Risultato, nulla.

Un parente, un familiare che si fosse mai messo le dita nel naso in pubblico. Risultato, nulla.

Non avendo nulla da raccontare si è passati alle invenzioni. Intanto certi giornali, nei giorni a cavallo tra gennaio e febbraio scorsi, lo davano già per indagato. Qualcosa non va.

Nel frattempo, Stefano Crociata, direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate e stretto parente di Monsignor Mariano Crociata, segretario della CEI, si mette a lavoro e redige, di suo pugno, una corposa relazione che inoltra alla Procura di Roma lo scorso 5 marzo.

Dieci capitoli con i quali si fantastica circa l’uso che Genchi ha fatto delle credenziali di accesso all’anagrafe tributaria fornite dal Comune di Mazara del Vallo nell’ambito delle indagini sul rapimento di Denise Pipitone.

In quella informativa la cosa più grave commessa da Genchi sarebbe l’acquisizione - comunque legittima - di oltre 2600 tabulati avvenuta “con particolare frequenza durante la stagione estiva” (sic!). Si fosse preso un po’ di ferie, questo Genchi, si sarebbe risparmiato un po’ di grane.

La Procura fa proprie quelle accuse considerando la sussistenza di “gravi indizi dei reati per avere l’indagato, pur avendo titolo per accedere al sistema, agito per finalità diverse da quelle consentite“. E quali sarebbero le finalità “diverse” e, dunque, “non consentite”?

Se le sono scordate. Ce le avevano sulla punta della lingua e poi si son perse. A meno che il problema non fosse che “acquisendo, elaborando e trattando dati(ovvero facendo il suo lavoro!) Genchi avesse scoperto cose che non avrebbe dovuto. Dunque andava fermato.

Veniamo alle accuse più note. Anche in questo caso il Riesame boccia la Procura di Roma.

Non ha violato le guarentigie dei parlamentari“. Né ha messo in “pericolo la sicurezza dello Stato” quando ha acquisito i tabulati di alcuni uomini dei servizi di sicurezza che parlavano al telefono, senza che nessuno abbia chiesto loro perché, con Saladino, Pittelli, Minniti, etc.

Non ha messo in pericolo nessuno semplicemente perché non esistela norma di legge o di regolamento” che vieta di acquisire, nell’ambito di una legittima inchiesta, i loro tabulati.


Gioacchino Genchi non poteva sapere che l’ex Ministro dell’Interno, all’epoca di Why Not Senatore della Repubblica, ed attuale Presidente della Commissione Antimafia, Beppe Pisanu, utilizzasse un cellulare intestato ad un’avvocatessa di Roma di nome Stefania Ilari.

Quando si apre l’indagine Why Not, l’unico soggetto sottoposto ad indagini è Tonino Saladino. Per verificare le dichiarazioni della super teste, Caterina Merante, senza bisogno di intercettare nessuno, Luigi De Magistris dispone l’acquisizione dei dati di traffico di tutte quelle persone che gravitavano (e gravitano tuttora) nell’orbita di Saladino.


Dunque uno dei passaggi più abusati negli atti che abbiamo letto nei mesi scorsi, ovvero che Genchi “elaborava e trattava illecitamente i tabulati telefonici relativi ad utenze in uso a numerosi parlamentari” va corretto e riscritto: Genchi “elaborava e trattava i tabulati telefonici relativi a numerose utenze intestate a pochi parlamentari e da essi distribuite ai loro scagnozzi” che con la scusa della immunità pensavano di poter diventare provider telefonici paralleli.


E l’ineffabile ROS dei Carabinieri (fatto di veri servitori dello Stato, ma dove alcuni soggetti ne minano la reputazione in seno all’opionione pubblica), nell’ennesima testimonianza di precisione ed accuratezza, si “dimentica” di trascrivere nella propria informativa - chissà come mai - come, quando e perché il nome di Sandro Gozi finisce sotto la lente di ingrandimento del PM De Magistris.


Nell’aprile del 2007 Genchi chiede a De Magistris di valutare l’opportunità di controllare il tabulato di un braccio destro di Prodi in rapporti con Saladino. Gozi, appunto. Gozi era Deputato, Genchi non lo sapeva. Né poteva saperlo. Infatti usava una SIM attivata in Belgio.

I numeri di cellulare di Gozi spariscono dall’informativa del ROS.


Vicenda Mastella. A Luglio si valuta l’opportunità di acquisire il tabulato di un’utenza intestata al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

Quel numero riceveva il 24 giugno 2006 una telefonata ed il 12 e 13 settembre 2006 un sms dal cellulare di chi? Ma di Tonino Saladino. Che chiamava il suo amicone “Clemé. Meglio noto come Clemente Mastella. Fu Guardasigilli.

Come Mastella, Saladino sentiva spesso Agazio Loiero, Governatore della Calabria, che ricevette nel 2005 appoggio elettorale proprio da Saladino. In quel caso la posizione di Loiero non beneficiava di alcuna prerogativa che ammantasse di segretezza le sue utenze.

E poi c’è la SIM intestata a Mazzoran Gianni di Monastier di Treviso. Chi poteva dire a Genchi e De Magistris che quel numero, intestato ad uno sconosciuto veneto, spesso in contatto con Saladino fosse dell’ex Vice Ministro agli Interni Domenico Minniti, meglio conosciuto come Marco Minniti?

Il numero di Prodi. Nella rubrica di due diversi cellulari di Saladino, alla voce “Romano Prodi Cell“, compariva un numero di telefono intestato alla Delta S.p.A.

Dunque “le attività di acquisizione, di elaborazione e di trattamento dei dati compiute da Genchi non possono definirsi illecite“.

Secondo il riesame le accuse di Andrea De Gasperis, Achille Toro e Nello Rossi, sono costruite “in termini di evidente genericità e indeterminatezza” mancando di “definire la specificità e la concretezza della violazione addebitabile al consulente tecnico“.

Il Tribunale non può che registrare la neutralizzazione del teorema incolpativo come prospettato dall’accusa.

Per il momento sappiamo solo che la Procura di Roma, violando l’ordinanza, trattiene ancora i dati sequestrati a Genchi e si sta organizzando per ricorrere in Cassazione.



antonino monteleone


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