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Voto di scambio politico-mafioso: è legge il nuovo 416 ter PDF Stampa E-mail
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Scritto da Redazione IBTimes Italia   
Mercoledì 16 Aprile 2014 13:03
di Redazione IBTimes Italia - 16 aprile 2014

Il Senato, con 192 voti favorevoli ha approvato il disegno di legge di riforma sul voto scambio politico-mafioso, il 416-ter. Contrario il Movimento Cinque Stelle (anche se i voti contrari sono stati 32, a fronte dei 46 seggi pentastellati), che considera la legge un regalo alla criminalità organizzata e alla politica collusa. Astenuta la Lega Nord.

Il testo, più volte modificato (leggi la cronologia) dall'inizio del suo iter di approvazione (luglio 2013), ha diviso politica, opinione pubblica e persino magistrati. Se è vero che la legge è stata giudicata "perfetta" dal Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti, non tutti i PM impegnati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata la pensano così.

E' il caso di Nicola Gratteri, per alcune ore Ministro della Giustizia in pectore prima che il Quirinale ponesse il veto, con la motivazione che si tratta di un magistrato in attività. Il procuratore, applicato alla DDA di Reggio Calabria, profondo conoscitore del sistema mafioso (in particolare la 'ndrangheta), si sarebbe aspettato "sanzioni più severe. L'indagato che finisce in carcere va a vedere subito il capo di imputazione. Se per il 416-ter si parla di una pena edittale di 8-10 anni, è molto bassa. Considerando la possibilità di essere giudicato con il rito abbreviato e la buona condotta, sarà fuori dopo 2-3 anni. Non è una linea che rende non conveniente delinquere".
Il magistrato comunque non boccia in toto la riforma: "E' importante la modifica, che ha reso più vicina la legge alla realtà applicativa: prima prevedeva il semplice scambio 'voti per soldi', che era una pura ipotesi di scuola. Ma comunque ci aspettavamo di più, quanto meno sulle pene".

Si poteva fare di più e si era fatto di più. In uno dei quattro passaggi tra Camera e Senato era stata approvato un testo con pene più alte e che allargava la punibilità. "Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis (associazione mafiosa, ndr) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis (da 7 a 12 anni, ndr). La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".

Un testo sostenuto dal PD e approvato con i loro voti. Ma il centrodestra (Forza Italia e NCD) ha puntato i piedi, ottenendo un compromesso a cui il governo si è piegato, nonostante le smentite di rito. Il testo definitivo prevede pene più basse rispetto a quanto approvato due mesi fa (da 4 a 10 anni) e scompare la "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione" mafiosa (quella che viene definita la "messa a disposizione del politico"). Un passo in avanti rispetto al 416-ter fin qui in vigore (come evidenziato anche da Gratteri) ma il testo è tutt'altro che "perfetto" (come sostiene il PNA Roberti) e si sarebbe potuto 'osare' molto di più, sia sulle pene che sulla punibilità del reato.

Anche perché sono state avanzate altre perplessità da alcuni magistrati applicati alle Procure di Milano e Torino, raccolte dal fattoquotidiano.it, secondo cui la legge rischia di essere inutile perché prevedrebbe l'applicazione solo in caso di utilizzo del "metodo mafioso", vale a dire attraverso intimidazione o violenza. Una fattispecie sempre più rara nel paese in cui è il politico che ormai va a cercare il mafioso.


Redazione IBTimes Italia










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