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Stato-mafia: ecco le ragioni del Quirinale PDF Stampa E-mail
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Scritto da Liana Milella   
Venerdì 03 Agosto 2012 13:03
Trattativa Stato-mafia, il ricorso dei Colle. "Quei pm sono scorretti, è contro la Costituzione intercettare il Quirinale"

ROMA—Ha proprio sbagliato la procura di Palermo su Napolitano e le ormai famose telefonate con l'ex ministro Mancino registrate nell'ambito dell'inchiesta su Stato e mafia. Il suo comportamento ha prodotto «un grave vulnus alle prerogative del presidente della Repubblica, senza tenere di esse alcun conto e alterando in concreto e in modo definitivo la consistenza dell'assetto dei poteri previsti dalla Costituzione».
L'Avvocatura generale dello Stato non fa sconti ai magistrati di Palermo. Nelle 17 pagine che, per conto del primo inquilino del Colle, argomentano il ricorso alla Consulta e richiedono la distruzione immediata delle conversazioni, è detto espressamente che "sussistono precisi elementi oggettivi di prova del non corretto uso del potere giurisdizionale". I tre avvocati che firmano il ricorso — il capo dell'ufficio Ignazio Francesco Caramazza, il suo vice Antonio Palatiello e Gabriella Palmieri — elencano meticolosamente gli errori: «Aver quantomeno registrato le intercettazioni in cui casualmente e indirettamente era coinvolto il presidente, averle messe agli atti del processo valutandone addirittura l'irrilevanza, ipotizzare di poter svolgere un'udienza stralcio per ottenerne l'acquisizione o la distruzione». Tutti questi comportamenti, che ignorano la piena immunità del capo dello Stato, configurano «il vulnus» all'istituzione e alla Costituzione.

È stata fissata per il 19 settembre alla Consulta la camera di consiglio in cui gli alti giudici decideranno se il ricorso del Quirinale tramite l'Avvocatura è ammissibile. L'esisto appare scontato, soprattutto alla luce delle argomentazioni giuridiche del ricorso medesimo. Ruotano tutte intorno all'articolo 90 della Costituzione e all'articolo 7 della legge attuativa dell'89. Scrivono gli avvocati dello Stato: «Le conversazioni cui partecipa il presidente, ancorché indirette e occasionali, sono da considerarsi assolutamente vietate e non possono essere in alcun modo valutate, utilizzate, trascritte, e di esse il pubblico ministero deve immediatamente chiedere al giudice la distruzione». Seguire la via opposta, come ha fatto Palermo, provoca «una lesione delle prerogative costituzionali del presidente della Repubblica, quantomeno sotto il profilo della loro menomazione». Una «lesione» in crescita esponenziale visto che i pm di Palermo «hanno valutato la rilevanza delle intercettazioni ai fini di una loro eventuale utilizzazione» e le hanno lasciate nel fascicolo del dibattimento proprio in vista dei confronti con i testi. Per l'Avvocatura tutto l'opposto di quello che si sarebbe potuto fare.

II capo della procura di Palermo Francesco Messineo, in due diverse interviste a Repubblica, si è battuto per la tesi opposta. Intercettazioni indirette e casuali, lette in trascrizione e valutate come irrilevanti, ma sarà il giudice a deciderne la distruzione. Qui l'Avvocatura eccepisce e spiega che cosa è dovuto al capo dello Stato, in quanto gli è già riconosciuto dalla stessa Costituzione. L'articolo 90 della Carta gli fornisce uno scudo totale, «un'immunità sostanziale e permanente», perché «il presidente non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». La legge attuativa dell'89 dice altrettanto, il divieto d'intercettazioni è totale. L'immunità garantita al presidente è piena, essa è giuridica, ma anche politica. Se così non fosse, verrebbe messa in crisi e gravemente compromessa «la funzione, attribuita al presidente dalla Carta, di massima rappresentanza a livello internazionale». Scrive l'Avvocatura: «Fino a quando è in carica, egli non può subire alcuna limitazione nelle sue comunicazioni, altrimenti risulterebbe lesa la sua sfera di immunità». E ancora: «Se c'è un divieto di intercettazione diretta, è naturale che debba esisterne uno altrettanto assoluto qualora le conversazioni siano indirette o casuali». Nessun vuoto normativo per l'Avvocatura, ma la necessità, quando si sfiora il presidente, «di rispettare le sue prerogative costituzionali evitando forme invasive di acquisizione della prova che non si conciliano con la sua assoluta libertà di comunicazione». Che fare a questo punto? Per l'avvocatura vale in pieno il lodo Salvi — portare al giudice un pacchetto chiuso con le intercettazioni e poi distruggerle — e quindi l'uso dell'articolo 271 del codice di procedura penale che impone di non utilizzare ascolti «fuori dai casi consentiti dalla legge» in generale e per alcuni figure professionali come i sacerdoti nella confessione o gli avvocati al telefono con i loro clienti. Anche qui Messineo non è d'accordo, ma l'Avvocatura all'opposto non ha dubbi.

Liana Milella (La Repubblica, 3 agosto 2012)



La giornalista Liana Milella scrive che l'esisto del ricorso del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano contro la Procura di Palermo 'appare scontato, soprattutto alla luce delle argomentazioni giuridiche del ricorso medesimo'. Per valutare appieno la validità delle argomentazioni giuridiche addotte dagli Avvocati dello Stato Caramazza, Palatiello e Palmieri riportiamo di seguito lo scritto di Franco Cordero in cui il giusrista sottolinea sommessamente come non basti esclamare il divieto di ascoltare, ma vada  letto anche nel testo di una norma.

mb


Le indagini e i limiti delle intercettazioni

Fuori aula fioriscono disinvolte giurisprudenze. Fautori della «prerogativa», con lieve sentore d'ancien régime, ammettevano che gl'indaganti palermitani operassero bene quando l'addetto registrava i suoni intercettando telefonate d'un ex ministro ora imputato quale falso testimone sui negoziati Stato-mafia, anziché interrompere l'ascolto lacerando i nastri; e presunta una lacuna, invocavano legge ad hoc o sentenza «additiva» dalla Consulta.

Secondo l'ultima massima, non occorrono l'una né l'altra: vale l'art. 271 c.p.p. sulle intercettazioni invalide: carte, nastri, dischi, vadano al diavolo, inauditi dalle parti, in deroga all'art. 268, c. 6. Era un'intrusione sciagurata: lì dentro risuonano emissioni vocali che nessun profano può udire; il tutto avvenga al buio. Non è chiaro se sprofondino nella curva dell'oblio anche i detti dell'interlocutore, talvolta inscindibili. Il contraddittorio va a farsi benedire. Vengono spontanei dei quesiti: perché inabissare santi discorsi quando il pubblico può trovarvi alimento spirituale?; o la scelta dipende da chi parla, secundum tenorem verborum, nel senso che alcuni siano ascoltabili, altri no? Quesito antipatico ma il punto è marginale. Vogliamo sapere dove stia il divieto d'ascoltare.

Non basta esclamarlo, va letto nel testo d'una norma. Qui l'onorevole Gianluigi Pellegrino alza i toni (cattivo segno): sono parole del Presidente, «coperte dalla guarentigia d'inviolabilità»; è vertice dello Stato; comanda le forze armate. Dio sa cosa c'entri. «Guarentigia », parola melodiosa, suona retrò; e così 'inviolabile', aggettivo ignoto al moderno lessico costituzionale, che io rammenti, mentre appare nell'art. 4 dello Statuto Albertino, 4 marzo 1848: «la persona del Re è sacra e inviolabile ». L'oracolo non dà altro, né forniscono lumi i due articoli citati nel decreto 12 luglio. In lingua italiana l'immunità penale del Presidente (art. 90 Cost.) non significa divieto d'ascoltarlo conversante su linee legittimamente controllate: anche i parlamentari sono immuni, rispetto alle «opinioni espresse e ai voti dati» (art. 68, c.1, Cost.); eppure i colloqui su nastro soggiaciono al contraddittorio regolato dall'art. 6 l. 20 giugno 2003 n. 140. Altrettanto poco interessa l'art. 7 l. 5 giugno 1989 n. 219, dov'è stabilito che intercettazioni, ricerche coattive, misure cautelari possano essere disposte nei suoi confronti solo quando la Corte l'abbia sospeso dalla carica: nessuno gliele aveva inflitte; l'ascolto era accidentale, su una linea captata, e chi frequenta luoghi pericolosi «imputet sibi» gli accidenti.

L'avevamo rilevato: i devoti alla prerogativa interpolano nel codice categorie arcaiche da Ramo d'oro o Re taumaturghi; ma veniamo al quadro casistico. Cos'avverrebbe se, essendo «inviolabile » il Presidente, un domestico infedele lo spiasse mentre telefona, registrando i suoni: inammissibile la testimonianza in processi su fatti altrui, perché viola l'augusta privacy?; inceneriamo l'abusivo reperto fonico? Rabelais sogghignerebbe, spiritoso qual era nel descrivere gli hommes de loi. Supponiamo ora che il dialogo registrato sia corpus delicti, in quanto configura una condotta penalmente qualificabile: l'art. 271, ultima frase, vieta la distruzione dei reperti, anche se l'origine fosse illegale; il dogma dell'inviolabilità inghiotte tutto? Intavolata una falsa premessa, piovono paradossi.

Sotto gli esclamativi c'era poco, anzi niente, né risultano applicabili i divieti probatori effettivi (ad esempio, l'art. 7 l. 5 giugno 1989). Squagliati i fantasmi, cerchiamo le norme. L'unica reperibile sta nella l. 20 giugno 2003 n. 140: intesa ad attuare l'art. 68 Cost. (immunità parlamentari), contemplava anche il Presidente della Repubblica (giudizi relativi alle «alte cariche dello Stato»), ma i tre commi dell'art. 1 erano invalidi, tali dichiarati perché incompatibili con l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge (classico prodotto berlusconiano, reiterato dal cosiddetto lodo Alfano, alla cui vita intrauterina non era estraneo il Quirinale). L'art. 5 contempla intercettazioni fortuite (alias «indirette») dei parlamentari. Caso diverso, dicono i prerogativisti. Sì, ma simile, quindi la regola è analogicamente applicabile (art. 12, c. 2, «Disposizioni sulla legge in generale »): udite le parti, il giudice delle indagini preliminari, inoppugnabilmente ordina la distruzione dei materiali se li ritiene irrilevanti; e salta agli occhi l'inadeguato contraddittorio; sparita la prova, l'eventuale errore diventa irreparabile. Tale risulta l'attuale disciplina, facilmente diagnosticabile fuori da sedicenti verità dogmatiche. Teoria delle fonti, ermeneutica, sintassi contano ancora qualcosa, finché duri l'ormai anomala sopravvivenza.

Risolta la questione tecnica, va detto qualcosa sullo sfondo ideologico. Corrono vecchie nomenclature: la persona del Presidente è inviolabile; cade l'aggettivo 'sacra', pudicamente omesso, ma persiste l'idea; spira panico religioso nel preteso obbligo d'interrompere l'ascolto appena risuoni la Voce. Carismi, «guarentigie», immunità, segreto significano arcigna «ragion di Stato» (titolo d'un libro del rissoso gesuita politologo, dimesso dalla Compagnia, Giovanni Botero, Venezia, 1589).

Novantun anni prima che Carlo Alberto promulghi lo Statuto, lunedì 28 marzo 1757, dopo le 15, ora canonica delle feste patibolari, in place de Grève ne va in scena una fuori programma da 147 anni: un regicida che sei cavalli non riescono a squartare, previ attanagliamenti, ustioni sulfuree, taglio della mano, ma chiamarlo regicida è gonfia metafora; Robert-François-Damiens aveva lievemente punto Luigi XV, detto l'Amatissimo, atto simbolico; voleva ammonirlo; ed è un mattoide dal sangue bollente (quando gli sale alla testa, se ne fa cavare). Roba futile se il corpo del re non fosse santo: Robert-François sputa l'anima dopo due ore d'uno scempio sul quale Casanova chiude gli occhi inorridito. Non sono più tempi da squartamento a trazione equina ma l'enfasi intimidatoria batte senza tregua, quando sarebbe raccomandabile una sobria ragione laica.


Franco Cordero (La Repubblica, 2 agosto 2012)







Trattativa, la sfida di Salvatore Borsellino: “Napolitano deve parlare”


Il fratello del giudice ucciso nella strage di via D'Amelio, fondatore del movimento "Agende rosse", è parte civile nel processo di Caltanissetta. Richiesta ai pm nisseni di acquisire le telefonate. Ecco il documento

“Di cosa ha paura Napolitano? Come mai ha avuto una reazione così abnorme non appena ha saputo dell’esistenza delle intercettazioni che avevano registrato la sua voce? Chi ci dice che queste intercettazioni, irrilevanti per Palermo, lo siano anche per l’indagine di Caltanissetta?’’. Sono le domande di Salvatore Borsellino che ieri mattina, con una memoria di dieci pagine, ha chiesto alla procura di Caltanissetta di acquisire tutte le registrazioni delle conversazioni telefoniche tra Nicola Mancino e il Quirinale. Sia quelle con il consigliere giuridico del capo dello Stato, Loris D’Ambrosio, già depositate agli atti dell’inchiesta di Palermo sulla trattativa mafia-Stato, sia quelle – non depositate e neppure trascritte – con Giorgio Napolitano.

Gli echi dell’attacco istituzionale del Colle contro la Procura di Palermo, sfociato nel conflitto di attribuzione sollevato dal capo dello Stato presso la Corte Costituzionale, si spostano ora a Caltanissetta, grazie alla mossa del fratello del giudice ucciso in via D’Amelio, intenzionato a sfidare il Colle sul terreno della ricerca della verità: “Napolitano dichiari di cosa ha parlato con Mancino – dice Salvatore – e io recederò dalla mia iniziativa’’. La palla passa ora al procuratore nisseno Sergio Lari che nei mesi scorsi, nella richiesta di rinvio a giudizio su via D’Amelio, non ha individuato “profili di responsabilità penale” nella condotta di Mancino, pur confermando l’esistenza della trattativa, definita “una stagione ingloriosa” del Paese. “Quelle conversazioni servono sicuramente a chiarire il ruolo dell’ex presidente del Senato, indicato da Giovanni Brusca e da Massimo Ciancimino come il terminale della trattativa che accelerò la morte di mio fratello. Spero che questo atto – dice oggi Salvatore Borsellino – spinga il capo dello Stato a rivelarne il contenuto. Purtroppo oggi la mia fiducia in Napolitano non è elevata. In questi anni non ha battuto ciglio sui provvedimenti del governo Berlusconi , che io considero cambiali della trattativa; come capo del Csm non ha reagito agli attacchi contro la magistratura; e oggi ha mostrato questa fretta anomala di interferire nel lavoro della procura di Palermo, costituendo un oggettivo intralcio alla verità”.

 Salvatore Borsellino è convinto che in quelle telefonate con Napolitano potrebbero nascondersi elementi utili a chiarire l’effettivo ruolo dell’ex ministro dell’Interno a partire dal suo insediamento al Viminale, il 1 luglio 1992. “É da ritenere – scrive Borsellino nella sua memoria – che (al telefono, ndr) Mancino abbia parlato probabilmente in modo più spontaneo e genuino di quanto fatto nel corso dei verbali delle dichiarazioni rese alle procure di Palermo e di Caltanissetta e alla Commissione antimafia”, dichiarazioni che a Palermo gli sono costate l’iscrizione nel registro degli indagati per falsa testimonianza.

E se la procura di Palermo ha depositato un voluminoso faldone di intercettazioni di telefonate tra Mancino e D’Ambrosio avvenute tra novembre 2011 e aprile 2012, per il fratello del giudice ucciso quelle più interessanti si collocano tra marzo e aprile, proprio quando – in occasione del deposito dell’ordinanza del gip di Caltanissetta Alessandra Giunta su via D’Amelio – Mancino avrebbe scoperto che il suo nome era ampiamente citato nelle carte giudiziarie.

É a quel punto che l’ex presidente del Senato precipita in uno stato di preoccupazione, che si manifesta con lunghi sfoghi nelle conversazioni col Colle. “Appare rilevante – scrive Borsellino – la coincidenza temporale fra le intercettazioni delle conversazioni di Mancino raccolte dall’autorità giudiziaria di Palermo, e la divulgazione, attraverso gli organi di informazione, nel marzo 2012, di quanto contenuto nell’ordinanza del gip Giunta firmata il 2 marzo”. Prima che le intercettazioni possano essere distrutte, come chiede il capo dello Stato, occorre per Borsellino che vengano acquisite agli atti dell’indagine di Caltanissetta su via D’Amelio, dove lui è parte offesa, per i necessari approfondimenti. Nella sua memoria, stilata con l’assistenza dell’avvocato Fabio Repici, il fratello del giudice ucciso scrive che “rispetto all’interesse all’accertamento della verità sulla strage di via D’Amelio, soccombe qualunque sollecitazione alla distruzione (peraltro, in forma contraria alla legge) di elementi di prova dei quali, proprio per le caratteristiche del soggetto intercettato (Mancino) deve essere considerata prima facie indispensabile l’acquisizione agli atti del presente procedimento per ogni ulteriore valutazione, prima che quegli elementi di prova dovessero sciaguratamente essere distrutti”.



Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza (da Il Fatto Quotidiano del 24 luglio 2012)







 









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